Ai sensi del comma 758 dell’art. 1 della L. 160/2019 come ss.mm.ii. e dell’articolo 12 del vigente Regolamento Comunale IMU sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
"a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all''articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 , pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993."
Il Comune di Turi rientra nella sopra riportata lettera d) ovvero è censito tra i comuni parzialmente delimitati (sintetizzata con la sigla "PD'): significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici pubblici che si occupano di SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati).
Elenco dei Comuni ricadenti in zone svantaggiate della Regione Puglia (direttive CEE273/75 e167/84):