“SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE – WHISTLEBLOWING –”
L’art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 1 della L. 179, individua l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla tutela del dipendente che segnala condotte illecite.
La nuova formulazione dell’art. 54-bis include espressamente, al comma 2, nella nozione di dipendente pubblico le seguenti tipologie di lavoratori:
- i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 ivi compreso il dipendente di cui all’art. 3;
- i dipendenti degli enti pubblici economici;
- i dipendenti di enti diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. Si tratta dunque di soggetti che, pur dipendenti di enti privati, operano nel contesto lavorativo dell’amministrazione pubblica e, quindi, possono venire a conoscenza di illeciti ivi compiuti.
Ai fini dell’applicazione della disciplina del whistleblowing sono considerate le segnalazioni di condotte illecite effettuate solo dai soggetti sopra richiamati.
Le segnalazioni effettuate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, non rilevano.
L’istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela di chi riveste la qualifica di dipendente pubblico.
E’ evidente che l’obiettivo primario della legge è quello di fare in modo che il segnalante/dipendente pubblico non subisca conseguenze e discriminazioni per essersi esposto nell’interesse pubblico.
La legge 179/2017 disciplina:
Come previsto dall’art 54-bis (art. 1, co. 1), le prime possono essere inviate, a discrezione del whistleblower, al RPCT dell’amministrazione ove si è verificata la presunta condotta illecita o all’ANAC.
Per quanto riguarda le “comunicazioni di misure ritorsive” la norma prevede, invece, che esse siano trasmesse esclusivamente all’ANAC (art 54-bis, art. 1, co. 1).
Ai fini dell’applicazione dell’istituto del whistleblowing e del sistema di tutele allo stesso connesse i presupposti sono i seguenti:
La tutela ex art. 54-bis non si applica, invece, alle segnalazioni di informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle c.d. “voci di corridoio”.
Le modalità di presentazione delle segnalazioni di illeciti e delle comunicazioni di misure ritorsive all’ANAC
All’ANAC possono essere presentate:
a) segnalazioni di condotte illecite (che, come previsto dall’art 54-bis (art. 1, co. 1), possono essere inviate, a discrezione del whistleblower, al RPCT o all’Anac) da parte dei dipendenti comunali, delle quali sono venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto di lavoro, o anche dai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune;
b) comunicazioni di misure ritorsive da parte del whistleblower o anche da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all’interno dell’amministrazione dove le misure ritenute ritorsive sono state adottate
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha previsto un unico modulo “Modulo per la segnalazione di reati o irregolarità, ai sensi dell’art. 54-bis, d.lgs. 165/2001” (Allegato 1) delle nuove Linee Guida, che può essere utilizzato per la trasmissione sia della segnalazione di condotte illecite, sia per la comunicazione di misure ritorsive.
Resta fermo che la segnalazione/comunicazione può anche essere presentata con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest’ultimo.
Il Modulo è acquisito mediante i due canali di ricezione predisposti dall’Autorità:
1. LA PIATTAFORMA INFORMATICA
2. IL PROTOCOLLO GENERALE
1 - Il primo canale predisposto dall’Anac è la PIATTAFORMA INFORMATICA.
L’Anac ha attivato una apposita piattaforma per l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni e delle comunicazioni di misure ritorsive.
La piattaforma consente, in modo informatizzato, la compilazione, l’invio e la ricezione del Modulo sopra menzionato.
Al fine di semplificare e accelerare l’accesso alla piattaforma informatica, è stato aggiunto, alla pagina iniziale del sito istituzionale di Anac, il seguente link: Whistleblowing - Segnalazione di illeciti.
Tramite detto link si accede alla pagina web “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti e irregolarità ex art. 54-bis, d.lgs. 165/2001 (whistleblowing)” che indica le modalità da seguire per accedere alla piattaforma, cui pertanto si rinvia. È altamente raccomandato per l’invio, sia delle segnalazioni, che delle comunicazioni di misure ritorsive, l’utilizzo della piattaforma, in quanto la stessa, conformemente alla disposizione di cui al co. 5 dell’art. 54-bis, utilizza un protocollo di crittografia che meglio garantisce sicurezza e confidenzialità tecnologica del processo di segnalazione.
Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, l’utente inserisce nella Sezione “Identità” le informazioni, da inserire obbligatoriamente, che lo identificano univocamente. L’interessato è tenuto, altresì, a compilare, in modo chiaro, preciso e circostanziato le rimanenti Sezioni del modulo, fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative.
Una volta inviata la segnalazione di fatti illeciti o la comunicazione di misura ritorsiva, l’utente riceve un codice identificativo univoco o password di 16 caratteri (key code) che gli/le permette di accedere alla propria segnalazione/comunicazione. Ciò può essere utile sia per integrare la segnalazione, sia per conoscerne gli esiti. Il key code non può essere replicato. Si rammenta quindi che è onere del segnalante averne adeguata cura. Si precisa che in caso di smarrimento del key code, il whistleblower non può più collegarsi alla propria segnalazione e/o alla propria comunicazione di misure ritorsive per fornire specificazioni o ulteriore documentazione. In tal caso diventa onere del segnalante far presente all’Ufficio UWHIB tale situazione comunicando ogni informazione utile in merito alla segnalazione di cui ha smarrito il key code.
2 - Il secondo canale predisposto dall’Autorità per la ricezione sia delle segnalazioni che delle comunicazioni è il PROTOCOLLO GENERALE.
L’utilizzo del canale in argomento è consigliabile solo in via subordinata a quello prioritario della piattaforma, ovvero nei casi in cui quest’ultimo presenti momentanee disfunzioni o l’interessato non abbia familiarità con le procedure informatiche o non sia in possesso di strumenti informatici. Anche in tal caso è altamente raccomandato che la segnalazione o la comunicazione sia effettuata compilando il modulo Allegato 1) delle nuove Linee Guida dell’Anac. Il modulo debitamente compilato e firmato è trasmesso all’ufficio protocollo dell’Autorità tramite: posta ordinaria; raccomandata con ricevuta di ritorno; consegna brevi manu in sede oppure tramite posta elettronica certificata alla seguente casella istituzionale dell’Autorità: protocollo@pec.anticorruzione.it.
Per poter essere certi di usufruire della garanzia della riservatezza è necessario che la segnalazione sia inserita in busta chiusa e indirizzata all’Ufficio UWHIB dell’Autorità, con la locuzione ben evidente “Riservato – Whistleblowing” o altre analoghe. La stessa dicitura va indicata nell’oggetto quando la segnalazione è trasmessa per posta elettronica certificata.
Le modalità di presentazione delle segnalazioni di illeciti al RPCT
Le segnalazioni di condotte illecite al RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) possono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Comune di Turi alla quale si accede attraverso il Link di seguito riportato:
Accedi al servizio di Whistleblowing
Il soggetto segnalante, una volta entrato sulla piattaforma dovrà compilare, in modo chiaro, preciso e circostanziato le varie Sezioni del Format/Modulo messo a disposizione fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative.
La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 ed è esclusa dall’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.